Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 2
Elenco dei professionisti titolari a tempo indeterminato
In vigore dal 15 gen 1999
1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i professionisti già titolari di incarico ai sensi dei DD.PP.RR. 262/92, 255/88, 261/92.
2. L'Assessorato regionale alla Sanità cura, per le singole categorie professionali, la tenuta di un elenco regionale dei professionisti di cui al comma 1, nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti confermati ai sensi del presente Accordo, l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda Sanitaria e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino regionale entro il 30 marzo di ogni anno.
3. Di ogni variazione del numero delle ore e delle modalità di svolgimento dell'attività, le Aziende Sanitarie danno comunicazione all'Assessorato regionale alla Sanità, indicandone la decorrenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-2