Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 5
Aumenti di orario e limitazioni
In vigore dal 15 gen 1999
1. I professionisti di cui al comma 1 dell' che non hanno ancora raggiunto il massimale orario di 38 ore settimanali hanno diritto al completamento dell'orario stesso in occasione di turni a qualsiasi titolo disponibili.
2. L'Azienda, qualora per esigenza di servizio, abbia necessità di conferire aumenti orari interpella i professionisti titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all' che abbiano espresso la propria disponibilità, ed assegna l'aumento delle ore all'avente diritto secondo i seguenti criteri:
a) anzianità d'incarico;
b) anzianità di laurea;
c) voto di laurea;
d) maggiore età.
rilevati dall'elenco regionale di cui all'.
3. In caso di parità di punteggio l'Azienda conferisce l'aumento orario al professionista che opera esclusivamente nell'ambito territoriale dell'Azienda medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-5