Art. 5
Norma transitoria
In vigore dal 25 ago 1998
1. Sono consentite, fino all'esaurimento delle scorte, il confezionamento e la commercializzazione della birra giacente e della birra in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purchè conformi alle precedenti disposizioni normative.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Bindi, Ministro della sanità
Pinto, Ministro per le politiche agricole
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 28
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-30;272#art-5