Art. 5

Norma transitoria

In vigore dal 25 ago 1998
1. Sono consentite, fino all'esaurimento delle scorte, il confezionamento e la commercializzazione della birra giacente e della birra in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purchè conformi alle precedenti disposizioni normative. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bindi, Ministro della sanità Pinto, Ministro per le politiche agricole Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 28
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-30;272#art-5

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