Art. 4

Mutuo riconoscimento

In vigore dal 25 ago 1998
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla birra legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e originaria di tali Paesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-30;272#art-4

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