Art. 1

Definizioni

In vigore dal 25 ago 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall', comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge; Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare l'articolo 35, comma 1, ultimo capoverso, concernente la definizione di grado Plato; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209; Ritenuta la necessità di modificare alcune disposizioni della legge 16 agosto 1962, n. 1354, allo scopo di adeguare la disciplina sulla birra alle nuove metodo- logie tecniche di produzione e di conformarla alla legislazione di altri Paesi membri dell'Unione europea, assicurando la libera circolazione del prodotto; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE, modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997; Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 18 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, per le politiche agricole e delle finanze; Emana il seguente regolamento: . Definizioni 1. L' della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall' della legge 16 luglio 1974, n. 329, modificato dall' della legge 17 aprile 1989, n. 141, è sostituito dal seguente: ". - 1. La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi. 2. La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica. 3. Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209. 4. Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-30;272#art-1

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