Art. 2

Denominazione di vendita

In vigore dal 25 ago 1998
1. L' della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall' della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente: ". - 1. La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%. 2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%. 3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5. 4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-30;272#art-2

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Denominazione di vendita (Art. 2 Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra.) — Testo vigente | Portale Normativo