Art. 8

Abrogazioni

In vigore dal 31 lug 1998
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogati gli articoli 442, comma 3, e 548, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l', comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 22
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-18;233#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo