Art. 8
Abrogazioni
In vigore dal 31 lug 1998
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogati gli articoli 442, comma 3, e 548, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l', comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 22
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-18;233#art-8