Art. 7

Esclusioni

In vigore dal 31 lug 1998
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane all'estero e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell', comma 5. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 3. In mancanza di norme statutarie o di attuazione dei relativi statuti, che attribuiscano alle regioni a statuto speciale competenza legislativa in materie disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-18;233#art-7

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Esclusioni (Art. 7 Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo