Art. 4

Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia

In vigore dal 31 lug 1998
Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia 1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di riconoscimento dell'automia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive. 2. Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata su proposta e, comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo al raggiungimento delle finalità di cui all', comma 2, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-18;233#art-4

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Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia (Art. 4 Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo