Art. 1

F i n a l i t à

In vigore dal 31 lug 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto l'articolo 40 della legge 23 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare gli ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Sentita la Conferenza unificata Statoregionicittà ed autonomie locali nella seduta del 5 febbraio 1998; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 4 marzo 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 13 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Emana il seguente regolamento: Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto . F i n a l i t à 1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione. 2. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didatticopedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione. 3. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-18;233#art-1

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