Capo II
Art. 5
Schema del piano di ripartizione.
In vigore dal 22 gen 2025
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa agli interventi di cui di cui all', con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni di cui al comma 2.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all', con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, da apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all' siano in numero superiore a 1.000, ovvero laddove il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ne ravvisi la necessità, in ragione del numero o della complessità dei progetti da monitorare afferenti a una singola tipologia di intervento, è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti dei Ministeri coinvolti. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. Per ciascuna Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio è costituita, altresì, una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La partecipazione alle Commissioni e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-bis. Per la valutazione e il monitoraggio degli interventi di cui all', comma 5.1 ancora in corso di realizzazione e monitorati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri istituisce, con provvedimento del Segretario generale, una Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio operante fino alla chiusura dei progetti. Per la Commissione è costituita, altresì, una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La partecipazione alla Commissione e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all', comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all', comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli , esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni, lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-10;76#art-5