Capo I
Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 22 apr 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;
Visto l', comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-10;76#art-1