Capo I

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 22 apr 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33; Visto l', comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-10;76#art-1

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