Capo I
Art. 4
Requisiti oggettivi
In vigore dal 22 gen 2025
1. Gli interventi di cui all', devono consentire il completamento dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario.
2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica di cui al comma 2 non sia allegata o se la documentazione da allegare sia mancante o incompleta ovvero non sia redatta secondo il modulo di cui al comma 2.
2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all', comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda è improcedibile.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-10;76#art-4