Capo II

Art. 7

Determinazione preliminare e finale.

In vigore dal 22 gen 2025
1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all', comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all', commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione. 2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni. 3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-10;76#art-7

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