Art. 4

In vigore dal 20 mag 1998
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte, infine, le seguenti: "gbis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attività enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unità di attività per grammo o per litro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizionì' degli allegati I o II; gter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I e II, il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unità che formano colonie per chilogrammo (CFU/Kg); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizion'' degli allegati I o II.". Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 7
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-10;127#art-4

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