Art. 4
In vigore dal 20 mag 1998
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte, infine, le seguenti:
"gbis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attività enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unità di attività per grammo o per litro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizionì' degli allegati I o II;
gter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I e II, il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unità che formano colonie per chilogrammo (CFU/Kg); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizion'' degli allegati I o II.".
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 7
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-10;127#art-4