Art. 2
In vigore dal 20 mag 1998
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "gli additivi", sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per gli enzimi e i microorganismi";
b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta, infine, la seguente:
"bbis) per gli additivi appartenenti ai gruppi:
1) degli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attività enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unità di attività per grammo o millilitro espresse in micromoli di prodotto liberato al minuto, per grammo di preparato enzimatico; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo e il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione; l'indicazione ''riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animalì', le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione riguardante la sicurezza d'impiego quando questi additivi sono oggetto di disposizioni particolari negli allegati I o II, nella colonna ''altre disposizionì'; il peso netto e per gli additivi liquidi il volume netto o il peso netto; ove necessario anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizionì' degli allegati I o II;
2) dei microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi conformemente agli allegati I o II; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unità che formano colonie per grammo (CFU/g); il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione; l'indicazione ''riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animalì'; le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione riguardante la sicurezza d'impiego quando questi additivi sono oggetto di disposizioni particolari negli allegati I o II, nella colonna ''altre disposizionì'; il peso netto e per gli additivi liquidi il volume netto o il peso netto; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizionì' degli allegati I o II.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-10;127#art-2