Art. 3
In vigore dal 20 mag 1998
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, lettera b), il numero 8) è soppresso e sono aggiunti, infine, i seguenti:
"7 -bis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attività enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unità di attività per grammo o per millilitro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna
''altre disposizionì' degli allegati I o II;
7-ter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I o II; il numero di unità che formano colonia per grammo (CFU/g); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizionì' degli allegati I o II;
7-quater) per gli altri additivi appartenenti ai gruppi di cui ai numeri da 2 a 10, per i quali non è previsto alcun tenore massimo, e per gli additivi appartenenti ad altri gruppi di cui agli allegati I o II: il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I o II e il tenore di sostanze attive, purchè tali additivi abbiano una funzione a livello degli alimenti e siano dosabili con metodi di analisi ufficiali o, in loro mancanza, con metodi scientificamente validi.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-10;127#art-3