Art. 1
In vigore dal 20 mag 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva n. 93/114/CEE, del Consiglio del 14 dicembre 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, che attua la direttiva 70/524/CEE. e successive modificazioni, relativa agli additivi nell'alimentazione per animali;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Ritenuto di dovere integrare il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, per effetto del recepimento della citata direttiva 93/114/CEE;
Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;
Emana
il seguente regolamento:
.
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora un additivo sia costituito da o contenga organismi geneticamente modificati ai sensi dell' del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, deve essere effettuata una valutazione specifica dei rischi per l'ambiente, analoga a quella prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo; a tale scopo il fascicolo che deve essere presentato conformemente all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve comprendere i seguenti documenti:
a) copia di ogni provvedimento formale di assenso del Ministero della sanità per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, nonché i risultati delle emissioni in relazione al rischio per la salute umana e per l'ambiente;
b) un fascicolo tecnico completo che fornisca le informazioni previste negli allegati Il e III del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, la valutazione del rischio per l'ambiente risultante da tali informazioni, ed i risultati di qualsiasi studio effettuato per scopi di ricerca o sviluppo.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficiacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-10;127#art-1