Titolo III›Capo II
Art. 60
Prove d'esame
In vigore dal 31 gen 1998
1. Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale;
b) prova teorico pratica:
predisposizione di atti riguardanti l'attività di servizio o stesura di un atto difensionale di diritto e procedura civile o di diritto amministrativo;
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie richieste nel bando di concorso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-60