Art. 60 · Prove d'esame
Titolo IIICapo II

Art. 60

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Prove d'esame

In vigore dal 31 gen 1998
1. Le prove d'esame sono le seguenti: a) prova scritta: svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale; b) prova teorico pratica: predisposizione di atti riguardanti l'attività di servizio o stesura di un atto difensionale di diritto e procedura civile o di diritto amministrativo; c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie richieste nel bando di concorso.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-60