Titolo III›Capo I
Art. 57
Discipline con pluralità di accesso
In vigore dal 31 gen 1998
1. Possono essere indetti concorsi con accesso riservato a più categorie professionali secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.
2. I concorsi in discipline con accesso riservato a più categorie professionali si svolgono con le modalità previste per lo specifico profilo dell'area di appartenenza. I componenti delle commissioni sono sorteggiati e designati fra tutti i dirigenti delle discipline appartenenti alle diverse categorie interessate; le commissioni sono integrate tramite sorteggio, in modo da assicurare la presenza di un membro per ciascuna categoria professionale. Ove il numero complessivo dei componenti risulti pari è sorteggiato un ulteriore componente fra gli aventi diritto di tutte le categorie professionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-57