Titolo III›Capo II
Art. 64
Prove d'esame
In vigore dal 31 gen 1998
1. Le prove d'esame per il concorso sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
b) prova teorico pratica:
esame e parere scritto su di un progetto o impianto. Per il concorso per la posizione funzionale di geologo: esame e parere scritto sui risultati di dati oro-idrografici e di laboratorio;
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-64