Art. 7

Direttore generale

In vigore dal 13 nov 1997
1. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479: a) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e dei comitati di cui al comma 1, n. 4), dell' della legge 9 marzo 1989, n. 88, e può farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza; b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto e dei comitati di cui all', comma 1, n. 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88; c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-24;366#art-7

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