Art. 4

Consiglio di indirizzo e vigilanza

In vigore dal 13 nov 1997
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è composto, previa designazione da parte delle rispettive confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, da: a) dodici membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti; b) nove membri in rappresentanza dei datori di lavoro; c) tre membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi. 2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento. 4. Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-24;366#art-4

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