Art. 2

Organi

In vigore dal 13 nov 1997
1. Sono organi dell'Istituto: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio di indirizzo e vigilanza; d) il collegio dei sindaci; e) il direttore generale. 2. Sono altresì organi dell'Istituto i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all', comma 1, numero 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-24;366#art-2

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