Art. 2
Organi
In vigore dal 13 nov 1997
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il collegio dei sindaci;
e) il direttore generale.
2. Sono altresì organi dell'Istituto i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all', comma 1, numero 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-24;366#art-2