Art. 8
Comitati amministratori di gestioni, fondi e casse
In vigore dal 13 nov 1997
1. Presso l'Istituto continuano ad operare, ai sensi dell', comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all', comma 1, n. 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella composizione, fatta solo eccezione per quanto previsto dall', comma 1, del decreto legislativo medesimo, e dal presente articolo, e con le competenze previste dalle norme vigenti.
Ciascun comitato, fatta eccezione per quello di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente del comitato stesso.
2. Il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composto da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché dai due componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composto da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il comitato di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai due componenti del consiglio di amministrazione dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
5. Per la validità delle sedute di comitati di cui al presente articolo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 3
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-24;366#art-8