Art. 14
Ricerca e istruzione
In vigore dal 14 giu 2003
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove, altresì, programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio.
2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell' e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357#art-14