Art. 9

Tutela delle specie vegetali

In vigore dal 24 ott 1997
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di: a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale; b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 2. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357#art-9

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