Art. 7
Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie
In vigore dal 14 giu 2003
(Indirizzi di monitoraggio, tutela e
gestione degli habitat e delle specie)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente rogolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357#art-7