Art. 17
Entrata in vigore
In vigore dal 24 ott 1997
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 settembre 1997
SCALFARO
Prodi: Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 13
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357#art-17