Art. 15
Sorveglianza.
In vigore dal 14 giu 2003
1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall', comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357#art-15