Art. 15

Sorveglianza.

In vigore dal 14 giu 2003
1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall', comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357#art-15

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