Art. 6
In vigore dal 14 ago 1997
1. L' del decreto è sostituito dal seguente:
" ( Rilascio dell'autorizzazione). - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di settantacinque giorni dalla data del ricevimento della richiesta della società, se presentata in Italia, e di novanta giorni, se presentata all'estero.
2. Ove si renda necessaria una modifica o un'integrazione della documentazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni, al richiedente, indicando le modifiche o le integrazioni. In tale caso, i termini di cui al comma 1 decorrono, una sola volta, dalla data di ricevimento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, dell'istanza regolarizzata o completata.
3. Nella fattispecie di cui all', comma 3, i termini di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data del ricevimento del parere del Ministero degli affari esteri da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego.
4. Decorsi i termini di cui al comma 1, ovvero quelli di cui ai commi 2 e 3, l'autorizzazione si intende concessa.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica
Dini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 3N O T E
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-19;247#art-6