Art. 1

In vigore dal 14 ago 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', comma 9; Visto l' del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 luglio 1996; Visto l' del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, inserito come articolo 9-bis nel decretolegge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare il comma 13 del citato articolo 9-bis, con il quale è stata disposta l'emanazione di norme modificative del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro degli affari esteri; Emana il seguente regolamento: . 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346, di seguito denominato "decreto", ed il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, di seguito denominata "legge", sono modificati secondo quanto disposto dai seguenti articoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-19;247#art-1

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