Art. 5

In vigore dal 14 ago 1997
1. Nell', comma 1, del decreto le parole: "ed economiche" sono soppresse. 2. Nell', comma 3, del decreto le parole: ", entro il termine di trenta giorni,", sono sostituite dalle seguenti: ", entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della copia dell'istanza di cui all' da parte del competente ufficio della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.". 3. Alla fine dell' del decreto è inserito il seguente comma: "3-bis. Ove nei dieci giorni successivi alla fine del periodo di quarantacinque giorni di cui al comma 3 non sia pervenuto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il prescritto parere del Ministero degli affari esteri, detto parere si ha come acquisito favorevole all'espatrio ed i termini istruttori, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inizieranno a decorrere dall'ultimo dei quarantacinque giorni prima richiamati.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-19;247#art-5

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