Art. 4
In vigore dal 14 ago 1997
1. Nell', comma 1, primo e terzo periodo, del decreto, dopo le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: ", divisione competente della Direzione generale per l'impiego".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-19;247#art-4