Art. 4

In vigore dal 14 ago 1997
1. Nell', comma 1, primo e terzo periodo, del decreto, dopo le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: ", divisione competente della Direzione generale per l'impiego".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-19;247#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo