Art. 6
Verifica e valutazione
In vigore dal 7 mag 1997
1. Per gli accertamenti inerenti la regolare esecuzione dei progetti, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul pi- ano dell'accrescimento tecnologico volto a realizzare le condizioni per una maggiore competitività dell'impresa, il Dipartimento si avvale di esperti tecnico-scientifici, da nominarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
I relativi compensi, determinati con il suddetto decreto, sono posti a carico del Fondo speciale ricerca applicata, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del 24 settembre 1996 di attuazione dell', comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;104#art-6