Art. 4
Modalità di attuazione
In vigore dal 7 mag 1997
1. Per gli interventi di cui all', comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il trasferimento tecnologico, costituito ai sensi dell', comma 2, della legge n. 46 del 1982, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le iniziative ed i costi ammissibili, nonché i parametri di riferimento per determinare la quota percentuale di intervento, nel limite massimo previsto dai commi 3 e 7 dell', in funzione delle aree territoriali di realizzazione delle iniziative e della rispondenza a priorità prestabilite. Con il predetto decreto sarà inoltre definito lo schema di domanda di cui all', comma 5, e la relativa documentazione.
2. Per gli interventi di cui all', comma 1, lettera c), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge n. 46 del 1982, individua le linee strategiche per la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento tecnologico, sulla base anche dei risultati di una ricognizione delle esistenti strutture di trasferimento, condotta nell'ottica della loro specializzazione tecnologica, della loro distribuzione sul territorio, delle loro strutture organizzative, della loro capacità d'impatto sul sistema produttivo e della loro integrazione con i sistemi di diffusione della tecnologia operanti a livello internazionale. Per la realizzazione di tale ricognizione il Ministero dell'università e della ricerca scientifica può stipulare apposite convenzioni con organismi specializzati.
3. Con il decreto di cui al comma 2 saranno altresì individuati i costi ammissibili, nonché le quote percentuali di intervento, nel limite massimo previsto dal comma 3 dell', in funzione delle aree territoriali di realizzazione delle iniziative e della rispondenza a priorità prestabilite.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;104#art-4