Art. 1

O g g e t t o

In vigore dal 7 mag 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, ed in particolare l' che prevede il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni; Visto l', comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede la possibilità per le università e per gli enti pubblici di ricerca non strumentale a carattere nazionale di accedere, per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle iniziative di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all' della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata l'opportunità di definire con apposito regolamento le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; Udito il Comitato per il trasferimento tecnologico, costituito ai sensi del citato , comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 16 maggio 1996; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997; Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: . O g g e t t o 1. Per promuovere l'accrescimento della competitività tecnologica delle piccole e medie imprese e per favorirne l'accesso alle conoscenze ed alle innovazioni tecnologiche, l'attività di trasferimento tecnologico è configurata quale relazione diretta della domanda e dell'offerta di tecnologia, comprensiva delle attività preliminari e funzionali collegate, anche di tipo formativo, purchè finalizzate a generare un processo di trasferimento; tali attività riguardano: a) l'individuazione dei fabbisogni tecnologici di una pluralità di piccole e medie imprese con l'indicazione di potenziali soggetti attuatori del trasferimento, nonché con la valutazione tecnico- economica dei costi e dei benefici delle successive iniziative di trasferimento; b) la concreta attuazione dei progetti di trasferimento in favore di una singola piccola e media impresa o di un consorzio di piccole e medie imprese nonché, anche disgiuntamente, la valutazione di fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa di trasferimento; c) la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;104#art-1

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O g g e t t o (Art. 1 Regolamento recante modalita' di attuazione per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche.) — Testo vigente | Portale Normativo