Art. 2
Destinatari finali delle iniziative
In vigore dal 7 mag 1997
1. Destinatari finali delle iniziative di cui all' della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e del presente regolamento sono le piccole e medie imprese, ancorchè non beneficiarie degli interventi agevolativi ai sensi dell'.
2. Ai fini della applicazione del presente regolamento per piccole e medie imprese si intendono quelle la cui definizione è prevista dalla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 302 del 9 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;104#art-2