Art. 26
Abrogazioni
In vigore dal 27 mar 1997
1. Sono abrogati:
a) l'ordinanza del Ministro della sanità del 14 marzo 1966,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana 22 marzo 1966, n. 71;
b) il decreto del Ministero della sanità 14 maggio 1988, n. 212, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 giugno 1991, n. 142;
c) il decreto del Ministero della sanità 9 maggio 1991, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 giugno 1991, n. 142;
d) il decreto del Ministro della sanità 29 maggio 1991, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 luglio 1991, n. 173;
e) gli del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n.
446, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 1992, n. 36.
2. I capitoli III e IV della tabella A allegata all'ordinanza del Ministro della sanità 11 ottobre 1978, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 346 del 13 dicembre 1978, sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, Il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 16
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-14;54#art-26