Art. 21

Abrogato

Norme transitorie per gli stabilimenti e per i centri

In vigore dal 24 nov 2007
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-14;54#art-21

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