Art. 22
AbrogatoNorme transitorie per gli stabilimenti che non possiedono i requisiti previsti dall'allegato B, capitoli I e V
In vigore dal 24 nov 2007
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-14;54#art-22