Art. 7

Rimborso riduzioni tariffarie

In vigore dal 25 gen 1997
1. A cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è corrisposto ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe, il rimborso delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica e sui canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo compresi i sistemi via satellite, concesse alle imprese televisive. Nella domanda di rimborso, riferita alle riduzioni applicate a ciascuna impresa televisiva, devono essere specificate le voci dei consumi da rimborsare, sia a tariffa intera che al 50%, relative all'energia attiva, al corrispettivo di potenza compreso il sovrapprezzo termico e alla quota fissa, con esclusione delle imposte. 2. Alle domande degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe riguardanti gli anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere allegate per ciascuna impresa le copie autenticate dal responsabile della società erogante delle note di liquidazione alla singola impresa nella quale devono essere indicate: a) il numero d'utenza ed eventuali variazioni intervenute; b) la somma rimborsata. 3. Per le richieste degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe che si riferiscono alle domande redatte ai sensi dell', comma 2, del presente regolamento, che prevede che le riduzioni possano essere direttamente applicate in bolletta, deve essere allegato per ciascuna impresa televisiva il riepilogo dei minori introiti per l'anno di riferimento con le relative bollette. 4. I rimborsi devono essere effettuati dagli organismi competenti all'applicazione delle tariffe per l'intero anno previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione e per tutte le utenze indicate nella domanda presentata dalle imprese televisive. Gli organismi competenti all'applicazione delle tariffe sono tenuti a comunicare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali variazioni di utenza intervenute nel corso dell'anno. 5. Le imprese televisive devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuto rimborso specificando l'anno, la somma ricevuta e le utenze alle quali il rimborso si riferisce. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 settembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997 Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 1, con esclusione dell', secondo alinea, ai sensi della delibera della sezione del controllo, adottata nell'adunanza del 19 dicembre 1996.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;680#art-7

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