Art. 5

Agenzie di informazione

In vigore dal 25 gen 1997
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250. 2. Il rimborso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall' della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall' del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione televisiva in relazione all'importo delle spese di abbonamento ad agenzie di informazione a diffusione regionale in possesso dei seguenti requisiti: a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari su avvenimenti di ambito locale e regionale relativamente al territorio servito dalle emittenti abbonate e comunque per un bacino di utenza non inferiore a quello regionale; b) siano collegate in abbonamento con non meno di sette emittenti operanti nella stessa regione o in regioni limitrofe per le agenzie che effettuano servizi informativi televisivi; c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga; d) emettano notiziari quotidiani o servizi televisivi su avvenimenti di ambito locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700; e) operino da almeno un anno con le caratteristiche descritte alle lettere c) e d).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;680#art-5

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