Art. 3
Controlli
In vigore dal 25 gen 1997
1. Oltre gli eventuali controlli previsti dall' della legge 14 agosto 1991, n. 278, l'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri può richiedere l'esibizione o la copia del registro di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed ogni altro atto o documento ritenuto rilevante ai fini del controllo. (Seguiva un alinea non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;680#art-3