Art. 6
Comunicazioni delle agenzie di informazione
In vigore dal 25 gen 1997
1. Le agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale e regionale debbono presentare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno presso l'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la seguente documentazione:
a) certificati previdenziali comprovanti il numero dei giornalisti e degli altri dipendenti occupati nell'anno precedente con un rapporto continuativo di lavoro subordinato e in applicazione di contratti nazionali collettivi di lavoro;
b) copia autentica dei contratti di abbonamento con le imprese di radiodiffusione televisiva relativi all'anno di riferimento dei contributi;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il numero di notiziari quotidiani o dei servizi televisivi emessi nell'anno precedente con l'indicazione della durata complessiva degli stessi;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le tariffe di abbonamento praticate nell'anno precedente;
e) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
f) certificato in bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica.
2. I rimborsi sono effettuati solo per gli abbonamenti contratti con le agenzie che abbiano depositato la documentazione sopra indicata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;680#art-6