Art. 5
In vigore dal 12 nov 1996
1. Dopo l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è inserito il seguente:
"Art. 30-bis (Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici). - 1. Gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 ottobre 1996.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 settembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 17
Nota all':
- Il testo vigente dell'art. 2201 del codice civile è il seguente:
"Art. 2201 (Enti pubblici). - Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;559#art-5