Art. 3

In vigore dal 12 nov 1996
1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è sostituito dal seguente: "Art. 28 (Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali). - 1. Gli imprenditori individuali iscritti nel registro delle ditte sono iscritti d'ufficio, a decorrere dal 1 settembre 1996, nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. Entro il 15 novembre 1996 gli imprenditori privi dei requisiti previsti dall'art. 2083 del codice civile richiedono l'iscrizione a norma dell'art. 11, utilizzando l'apposito modello semplificato approvato con decreto del Ministro. L'ufficio provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di accertata omissione, l'ufficio procede all'iscrizione a norma dell'art. 16, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione. 2. Gli imprenditori individuali annotati nel registro delle ditte a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, richiedono l'iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli entro il 30 ottobre 1996. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro, entro il 30 settembre 1996, una apposita comunicazione recante i dati risultanti dall'annotazione nel registro delle ditte nonché le istruzioni necessarie per procedere correttamente alla presentazione della domanda. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. La mancata ricezione della comunicazione non esime l'imprenditore dall'obbligo di richiedere l'iscrizione. 3. L'ufficio provvede all'iscrizione degli imprenditori di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora la domanda non sia pervenuta entro il 30 ottobre 1996 l'ufficio provvede all'iscrizione sulla base degli elementi in suo possesso, acquisendo, ove necessario, informazioni da altre pubbliche amministrazioni, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione. 4. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali, e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte. 5. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993. 6. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;559#art-3

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