Art. 1

In vigore dal 12 nov 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8; Visto il regolamento di attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; Ritenuta la possibilità e l'opportunità di semplificare ulteriormente, nella fase di prima applicazione, le procedure per l'iscrizione nelle sezioni speciali delle imprese già iscritte nel registro delle ditte, evitando la presentazione di apposita domanda da parte delle medesime; Ritenuta altresì l'opportunità di integrare l'indicato regolamento onde dirimere possibili dubbi interpretativi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I singoli partecipanti alle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del codice civile, sono iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;559#art-1

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