Art. 4

In vigore dal 12 nov 1996
1. L'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è sostituito dal seguente: "Art. 30 (Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici). - 1. Le società semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nella sezione speciale entro il 30 ottobre 1996.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;559#art-4

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